giovedì 24 aprile 2008
Più importamte del Natale!
Art. 1.
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata
sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [XIV]
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso , di razza, di
lingua , di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana
e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto
al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo
le proprie possibilità e la propria scelta, una attività
o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali; attua nei servizi
che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi ed
i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell’autonomia e del decentramento.
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle
due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale.
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente
libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti,
in quanto non contrastino con l’ordinamento
giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per
legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura
e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.
Art. 10.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma
alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei
trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo
paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo
le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero
per reati politici.
Art. 11.
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente,
in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12.
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano:
verde, bianco e rosso, a tre bande verticali
di eguali dimensioni.
...Ripeto, più importante del Natale.
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